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Ordinanza — n. 39409/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain for lack of statutory grounds under Article 448.2-bis of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39409/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant, Paci Kodian, challenged a plea bargain judgment citing alleged defects in the court's reasoning regarding criminal liability. The court ruled that such arguments do not constitute valid grounds for appeal under Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain judgments based solely on alleged defects in the court's reasoning on criminal liability are inadmissible as they do not fall within the statutory exceptions provided by law.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Plea Bargain Appeal Inadmissible De Plano Defects in Reasoning Statutory Exceptions termini di ricorso petizione in giudizio ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACI KLODIAN nato il 04/08/1987 avverso la sentenza del 14/12/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOdat-Ererweiser-efleTrartrr udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso (carenze e vizi di motivazione sulla responsabilità penale) avverso sentenza di patteggiamento non sono consentiti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mmende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/