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Ordinanza — n. 39408/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as admissibility defects and merit arguments are inadmissible in criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39408/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a criminal conviction regarding illegal drug distribution and sentencing enhancements, claiming factual errors and flawed reasoning. The court rejected these claims, ruling that such arguments constitute mere complaints rather than valid legal grounds for review under the principle of admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible when they consist solely of factual complaints or criticisms of the reasoning that do not raise admissible legal issues.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility factual complaints inadmissible reasoning criticism rejected Italian Supreme Court criminal procedure law traffico di cocaina abuso di sostanze imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOCONTE MARIO nato a ANDRIA il 01/02/1965 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - il primo motivo sulla penale responsabilità (destinazione illecita della droga) da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse dalla nozione del vizio di travisamento di emergenze processuali; nonché da critiche volte a denunciare asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, vizi che dalla lettura del provvedimento impugnato risultano essere inesistenti, posto che la motivazione è connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali; - il secondo motivo e il terzo motivo (rispettivamente sulla ritenuta recidiva e sul diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza) da critiche afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sui punti (pp. 2-3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec