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Ordinanza — n. 39406/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses late criminal appeal as inadmissible due to failure to meet statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39406/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mezdrea Ionel Andrei inadmissible without formalities. The appellant filed the request on March 10, 2022, which was late because the judgment was issued on February 7, 2022, and the 15-day deadline for appeals had already expired. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 610 c.p.p.; Art. 585, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 544, comma 2 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit for lodging the request.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statutory time limits Corte di Cassazione procedural costs fine collection fund deposito tardivo termini di ricorso opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 610 cod. proc. pen.
Art. 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Art. 544, comma 2 cod. proc. pen.
art. 610 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mezdrea Ionel andrei, nato in Romania il 30.11.2001 avverso la sentenza del 7 febbraio 2022 emessa Tribunale di Foggia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett.

b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivo; Considerato, invero, che il ricorso è stato depositato il 10 marzo 2022 a fronte di sentenza emessa il 7 febbraio 2022 con motivazione contestuale; che la sentenza è stata tempestivamente depositata e dalla data del previsto deposito - cioè il 7 febbraio 2022 - decorreva il termine di 15 giorni per il deposito del ricorso, viceversa depositato solo 10 marzo 2022. Rilevato, pertanto, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Cons