Italian Court dismisses appeals for inadmissibility under Art. 599-bis CPC regarding unimpugned points.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by four individuals inadmissible ex officio under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellants challenged a second-instance judgment, but the court found their complaints regarding unimpugned points, waived grounds, and sentencing conditions legally impermissible in a legality review. Consequently, the appeals were rejected without examination of merits, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court for legality are inadmissible if they concern points not impugned, waived grounds, or sentencing conditions not raising issues of illegality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SOPI ERION nato il 15/09/1987 CECI LEONARD nato il 06/07/1995 MEMAJ KEJSI nato il 14/02/1997 BALI ROMINA nato il 13/10/1990 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAd4 -avvio al paft4- udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi avverso sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato in particolare che sono pacificamente ritenute inammissibili le doglianze relative punti non impugnati o ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (tra tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170);
Rilevato, pertanto, che I ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il a