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Ordinanza — n. 39402/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for alleging sentencing errors on crimes not subject to Cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39402/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the alleged sentencing errors concerned crimes not reviewable by this court. The appellant argued that flaws in the base sentence and recidivism increases under specific penal codes violated his rights. The court rejected this, noting that such sentencing determinations fall outside the scope of Cassation jurisdiction for these particular offenses.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, c.p.p.; Art. 609, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible de plano when the alleged defects concern sentencing determinations for crimes not subject to Cassation review.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility de plano rejection sentencing errors review penal code crimes recidivism increases commisurazione della pena per stupefacenti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367, comma 1, c.p.p.
Art. 609, c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bouazzaoui Mohamed, nato in Marocco il 8/10/1983 avverso la sentenza del 4/4/2022 del Tribunale di Pavia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata non essendo deducibile con il ricorso per cassazione il vizio di motivazione che, stando al ricorrente, inficia la determinazione della pena inflittagli in relazione ai reati di cui agli artt. 337,339 cod. pen.; 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e art. 4 I. 110/1975, pena che si sottrae a rilievi di illegalità nella determinazione della pena base e negli aumenti per la continuazione;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente