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Ordinanza — n. 39401/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible for lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39401/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Nafi Hassan inadmissible regarding a conviction for the crime of provoking hatred. The appellant argued the lower court's reasoning was flawed, but the Court found the arguments merely assertive and generic rather than substantiated by specific legal grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must be based on specific legal grounds; generic assertions of a defect in reasoning that is already complete and logical in the contested judgment are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds provoking hatred Supreme Court legal reasoning domanda d'asilo di cittadino nigeriano motivi di cassazione rifiuto del servizio militare

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Nafi Hassan, nato in Marocco il 8/9/2000 avverso la sentenza del 3/12/2021 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e logica, in punto di affermazione della responsabilità e di determinazione della pena, contenuta nel minimo edittale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.