Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39399/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39399/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39399/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Santuccione Fabio, nato a Pescara il 25/5/1963 avverso la sentenza del 16/11/2021 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati alla stregua delle corrette argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata sulla configurabilità del reato di resistenza (art. 337 cod. pen.), tenuto conto del contenuto minatorio (e oltraggioso) delle frasi proferite dall'imputato e della ricostruzione in fatto compiuta dai giudici del merito che hanno correttamente escluso l'arbitrarietà dell'intervento degli agenti, determinato dal coinvolgimento dell'imputato in un incidente stradale e dalla necessità di sottoporlo alla prova dell'etilometro, attività investigative non trasmodate, per le concrete modalità del servizio, in attività arbitraria e illegittima;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 39399/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen.), tenuto conto del contenuto minatorio (e oltraggioso) delle frasi proferite dall'imputato e della ricostruzione in fatto compiuta dai giudici del merito che hanno correttamente escluso l'arbitrarietà dell'intervento degli agenti, determinato dal coinvolgimento dell'imputato in un incidente stradale e dalla necessità di sottoporlo alla prova dell'etilometro, attività investigative non trasmodate, per le concrete modalità del servizio, in attività arbitraria e illegittima;

Parole chiave

Generato dall'IA
ammende per infrazione procedurale eccezioni processuali tardive difetto formale di procedura condono delle spese procedurali tempestività dell'inoltro anticipo spese tardivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Santuccione Fabio, nato a Pescara il 25/5/1963 avverso la sentenza del 16/11/2021 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati alla stregua delle corrette argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata sulla configurabilità del reato di resistenza (art. 337 cod. pen.), tenuto conto del contenuto minatorio (e oltraggioso) delle frasi proferite dall'imputato e della ricostruzione in fatto compiuta dai giudici del merito che hanno correttamente escluso l'arbitrarietà dell'intervento degli agenti, determinato dal coinvolgimento dell'imputato in un incidente stradale e dalla necessità di sottoporlo alla prova dell'etilometro, attività investigative non trasmodate, per le concrete modalità del servizio, in attività arbitraria e illegittima;

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis