Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to impermissible factual re-evaluation under Art. 73 D.P.R. 309/1990.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defendant's arguments sought a factual re-evaluation rather than a legal review. The lower court found the defendant guilty of drug trafficking involving cocaine, hashish, and buprenorphine, noting the sale occurred during a prison visit. The court rejected the appeal as illogical since the territorial court correctly assessed the gravity of the conduct and the impossibility of a minor offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Appeals to the Supreme Court must focus on legal errors, not factual re-evaluation, and arguments seeking a new assessment of facts are inadmissible if the lower court's reasoning is logical and consistent.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Renda Simona, nata a Alcamo il 4/11/1992 avverso la sentenza del 742022 della Corte di appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché la censura, per violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, dP.R. 309/1990, è proposta per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso è volta a conseguire una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto insussistente la tesi difensiva (cfr. pag. 2), avendo valorizzato sia la pluralità di sostanze stupefacenti detenute (cocaina, per gr.33,4; hashish del peso di 8 grammi, e 103 pasticche di buprendorfina) che le concrete modalità del fatto poiché,veniva accertata una cessione delle sostanze in favore di persona detenuta, approfittando del colloquio.
Del tutto logiche e congruenti, pertanto, le valutazioni della Corte di merito sulla gravità della condotta e inconfigurabilità dell'ipotesi lieve; Rilevato, che la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere ensore Il Pr