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Ordinanza — n. 39396/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39396/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39396/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Calapod Bogdan Viorel Ionut, nato a Bacau il 21/6/1997 avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte di appello di Trento visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati í motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è volta a conseguire una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto non configurabile la fattispecie attenuata (cfr. pag. 5 e 6);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39396/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è volta a conseguire una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto non configurabile la fattispecie attenuata (cfr. pag. 5 e 6);

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti procedura di revisione penale recidiva nell'infrazione traffico aggravato di cocaina ritiro della querela penale dipendenza da sostanze
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Calapod Bogdan Viorel Ionut, nato a Bacau il 21/6/1997 avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte di appello di Trento visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati í motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è volta a conseguire una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto non configurabile la fattispecie attenuata (cfr. pag. 5 e 6);

Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere es ensore Il Presi nte