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Ordinanza — n. 39395/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating facts already adjudicated with correct legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39395/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Amodeo Antonino inadmissible. The defense arguments regarding the drug's intended use were deemed a reproduction of facts and legal assessments already thoroughly examined and rejected in the appellate judgment. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds merely repeat facts and legal assessments already adequately examined and rejected in the contested judgment without adding new elements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of facts drug possession intent procedural economy Cassazione ordinanza dipendenza da sostanze stupefacenti sostanze soggette a restrizione traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Amodeo Antonino, nato a Melito Porto Salvo il 27/3/1970 avverso la sentenza del 2/12/2021 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla destinazione dello stupefacente ad uso personale o uso di gruppo è strutturata in fatto e, comunque, riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata valorizzando le modalità di conservazione dello stupefacente, le circostanze di fatto e le condizioni personali dell'imputato;

Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 s