Cassation court dismisses appeal as inadmissible for merely repeating merits arguments already decided by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Panico Gennaro inadmissible because its arguments were merely repetitive of issues already adjudicated by the appellate court. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances for a crime under Article 385 of the Penal Code, arguing for a reduced sentence. The court rejected this as the lower judge had already thoroughly evaluated the specific facts and denied mitigation based on the concrete nature of the offense and lack of positive evaluation elements, making further review at the cassation level impermissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals at the stage of legality are inadmissible if they merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Panico Gennaro, nato a Cercola il 23/8/1986 avverso la sentenza del 21/2/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione delle concrete modalità del fatto e della carenza di elementi suscettibili di positiva valutazione al fine di ridimensionamento della pena, determinata nel minimo edittale;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere atore Il Pres nte