Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic censure lacking specific factual confrontation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Marcelo Junior's appeal inadmissible because his censure against the confiscation order was too generic. The appellant merely invoked general principles without critically engaging with the specific justification that the seized phones were used as tools for drug transactions under Article 240 of the Penal Code. Consequently, the court upheld the lower court's decision and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 240 c.p.; The appeal is inadmissible when the censure is generic and fails to provide a specific, critical confrontation with the factual and legal grounds established by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente 02,Dc/3Rts sul ricorso proposto da Marcelo Junior, nato in Gabon il 17/8/1995 avverso la sentenza del 29/11/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la genericità delle censure che contestano la motivazione della disposta confisca che, viceversa, risulta fondata su un adeguato apparato giustificativo. La confisca è argomentata sulla disposizione di cui all'art. 240 cod. pen., evidenziando la utilizzazione dei telefoni oggetto di confisca proprio come mezzi di commissione del reato essendo stati i mezzi contattati dai due acquirenti dello stupefacente per le transazioni oggetto di contestazione (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), affermazione non contrastata con il ricorso che si limita ad evocare generali principi in materia ma senza adeguato confronto critico con le argomentazioni della sentenza di merito;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere est sore Il P