Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic and unfounded challenges against the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Alfredo Gugliermotti's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Gugliermotti challenged the conviction for offenses including assault and obstruction, arguing the trial court's reasoning was insufficient regarding his causal and psychological contribution to the crimes. The court rejected these claims as generic and unfounded, noting the lower court provided exhaustive and logical justification based on the defendant's knowledge of police equipment and his violent conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337, 635, 617, 617-bis, 707 cod. pen.; 4 I. 110 del 1975: An appeal contesting the correctness of the reasoning for criminal liability is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded in the presence of exhaustive and logical motivation by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Gugliermotti Alfredo, nato a Biella il 14/1/1990 avverso la sentenza del 18/11/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 337, 635, 617 e 617 -bis, 707 cod. pen. e 4 I. 110 del 1975, sono generici e manifestamente infondati in presenza della esaustiva e logica motivazione del giudice di merito sul contributo causale e psicologico dell'imputato alle condotte, consistite nello speronamento di un auto dei carabinieri dal momento che l'imputato era proprio alla guida dell'autovettura con la quale veniva speronata l'auto dei carabinieri e fosse a conoscenza, proprio in ragione di tale violenta condotta oppositiva, della disponibilità di arnesi atti allo scasso e apparati per la intercettazione della presenza delle FF.00 poi sequestrati;Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il