Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as factual re-evaluation violates statutory limits on cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Crisafi Marco and Samaritani Joe inadmissible. The appellants argued for a partial re-evaluation of facts regarding drug quantities and detention locations to apply mitigated sentencing. The court rejected this because the lower court's factual findings were logical and not subject to cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Appeals based on factual re-evaluation of mitigating circumstances are inadmissible when the lower court's reasoning is logical and the request seeks a new factual assessment outside the scope of cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente sui ricorsi proposti da: Crisafi Marco, nato a Torino 1'8/10/1977 Samaritani Joe!, nato a Portomaggiore il 29/1/1991 —.Ce Ai O avverso la sentenza del 26/1/2022 della Corte di appello di ilerj_lito visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi (relativi a unitario atto di impugnazione e argomentazioni comuni) devono essere dichiarati inammissibili perché proposti per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto non configurabile la fattispecie attenuata (cfr. pag. 5)), una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità.
In particolare i ricorrenti chiedono una valutazione "frazionata" della condotta sollecitando, quanto alla detenzione della cocaina, in ragione del modico quantitativo detenuto (in totale grammi 4, a fronte di sei panetti di hashish) che debba applicarsi l'ipotesi attenuata e, quanto all'hashish, che i 400 gr. di sostanza pura che ne erano ricavabili, consentono di neutralizzare gli ulteriori indici negativi valorizzati dalla sentenza impugnata (che lo stupefacente fosse detenuto in una locale pubblico e destinato al consumo non esclusivamente personale), ma i motivi non si confrontano con le argomentazioni, affatto illogiche, della Corte di merito che ha escluso, in ragione del dato ponderale e delle concrete circostanze di fatto, inerenti alle modalità della detenzione che avveniva in un locale destinato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la destinazione ad uso esclusivamente personale e la particolare tenuità della condotta illecita;
Rilevato, che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigli estenso