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Ordinanza — n. 39389/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits already decided on public official threat charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39389/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for threatening a public official, but the lower court had already thoroughly examined and rejected these defenses based on the evidence. The court ruled that the appeal merely reproduced arguments already adequately assessed and dismissed with correct legal reasoning by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces censure already adequately examined and dismissed with correct legal arguments by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive censure threat to public official Art. 336 penal code dismissal of appeal notificazione viziata finzione di notifica postale difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 336 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Leandro Giovanni, nato a Torino il 27/12/1968 avverso la sentenza del 20/1/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi di ricorso sono indeducibili perchè riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sulla sussistenza del reato di minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) tenuto conto delle acquisizioni dibattimentali dalle guaii derivava la piena idoneità minatoria della condotta agita dall'imputato, affatto limitata a mere ingiurie e improperi o alla minaccia di adire le vie legali, investendo anche la sicurezza degli agenti, idoneità apprezzata sulla scorta dell'obiettivo significato delle parole o degli atti piuttosto che del soggettivo giudizio dei verbalizzanti;

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20