Criminal appeal dismissed as inadmissible for manifestly unfounded reasons regarding statutory criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Berthè Wali inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for a crime under Article 73, paragraph 4, of D.P.R. 309/1990, arguing the lower court failed to properly evaluate evidence. The court rejected these claims as manifestly unfounded because the appellate judge had already thoroughly examined the justifications for the defendant's liability based on the investigators' findings. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses and a monetary penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a conviction for the crime specified in Art. 73, para. 4, of D.P.R. 309/1990 is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the appellate court has already fully examined the reasons justifying the accused's liability based on the investigators' findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Berthè Wali, nato in Mali il 1/1/1993 avverso la sentenza del 16/11/2021 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati, alla stregua della compiuta disamina, ad opera del giudice di appello, delle ragioni che giustificavano la responsabilità dell'imputato, sulla base dell'accertamento condotto dai verbalizzanti.
Né il ricorso evidenzia aspetti particolari, riguardanti i motivi di appello proposti, dei quali si denuncia carenza di motivazione nella valutazione delle prove, risolvendosi i motivi di ricorso nello sterile richiamo a massime giurisprudenziali sulla doverosità della motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigli e estensore Il Presiden