Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for offenses under Articles 336 and 341-bis Penal Code as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gerardis Luigi inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for offenses under Articles 336 and 341-bis of the Penal Code, arguing a lack of motivation in the lower court's evaluation of evidence. The court rejected these grounds, noting that the appeal merely cited jurisprudential maxima without addressing specific factual issues or demonstrating a violation of the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings must be based on specific legal grounds; sterile references to general jurisprudential maxima regarding the duty of motivation do not constitute admissible grounds for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Gerardis Luigi, nato a Taurianova il 13/4/1962 avverso la sentenza del 10/11/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati, alla stregua della compiuta disamina, ad opera del giudice di appello, delle ragioni che giustificavano la responsabilità dell'imputato, sulla base dell'accertamento condotto dai verbalizzanti.
Né il ricorso evidenzia aspetti particolari, riguardanti i motivi di appello proposti, dei quali si denuncia carenza di motivazione nella valutazione delle prove, risolvendosi i motivi di ricorso nello sterile richiamo a massime giurisprudenziali sulla doverosità della motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa detle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il PresÌdtrlte