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Ordinanza — n. 39384/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39384/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39384/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Romualdo Matheus Augusto, nato in Brasile il 2/11/1994 avverso la sentenza del 15/2/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta, in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., la mancata applicazione della circostanza di cui all'art.62, n. 3 cod. pen. è riproduttivo di una censura disattesa, sulla base della mancata individuazione dei presupposti in fatto, con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito che hanno evidenziato come l'attivismo dell'imputato, notato lanciare bottiglie contro le forze di Polizia, fosse incompatibile con la dedotta circostanza di essersi lasciato trascinare dalla folla in un corteo vietato dall'autorità.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 39384/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il preteso condizionamento della volontà dell'imputato è stato, altresì, correttamente ritenuto recessivo ai fini del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando la pluralità dei lanci di cui l'imputato era stato autore, incompatibile con una valutazione attenuata della sua responsabilità;Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali censure procedurali addebito di tasse impugnazione di decisioni amministrative opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Romualdo Matheus Augusto, nato in Brasile il 2/11/1994 avverso la sentenza del 15/2/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta, in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., la mancata applicazione della circostanza di cui all'art.62, n. 3 cod. pen. è riproduttivo di una censura disattesa, sulla base della mancata individuazione dei presupposti in fatto, con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito che hanno evidenziato come l'attivismo dell'imputato, notato lanciare bottiglie contro le forze di Polizia, fosse incompatibile con la dedotta circostanza di essersi lasciato trascinare dalla folla in un corteo vietato dall'autorità.

Il preteso condizionamento della volontà dell'imputato è stato, altresì, correttamente ritenuto recessivo ai fini del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando la pluralità dei lanci di cui l'imputato era stato autore, incompatibile con una valutazione attenuata della sua responsabilità;Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il