Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic repro of sentencing discretion under Art. 73 DPR 309/1990.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated generic criticisms regarding the sentence's length without specific grounds. The appellant argued for a new evaluation of the penalty's congruity, but the court affirmed that sentencing discretion belongs to the trial judge under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990; Artt. 132 e 133 cod. pen.: A cassation appeal challenging the congruity of the sentence is inadmissible if it seeks a new evaluation of the penalty, as sentencing discretion is reserved to the judge of the merits and cannot be re-examined for mere arbitrariness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente OrZ. sul ricorso proposto da Fanara Claudio, nato a Palermo il 8/9/1989 avverso la sentenza del 30/11/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e meramente riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito sull'entità della pena in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, così qualificato il fatto.
Ed invero la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza delle ragioni illustrate nella sentenza impugnata che ha valorizzato le concrete modalità dell'attività di cessione allestita dal 0-\ ricorrente (cfr. pag. 3, superando la lieve discrasia della sentenza di primo grado, della quale veniva confermata la correttezza del dispositivo e della pena in esso indicata).
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere est or