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Ordinanza — n. 39381/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to late filing of new recidivism exclusion grounds violating devolution principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39381/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the request to exclude recidivism was filed only with new grounds after the appellate judgment. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the recidivism exclusion was raised separately and too late. The court ruled that such a specific issue requires separate devolution and cannot be added to an already devolved appeal, thus violating procedural principles.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine new grounds regarding the exclusion of recidivism raised after the appellate judgment if they constitute a distinct issue requiring separate devolution, as this violates the principle of devolution by expanding the subject matter of the already devolved appeal.

Parole chiave

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recidivism exclusion principle of devolution new grounds appeal inadmissible appeal procedural violation recidiva nell'infrazione esclusione del rinvio riesame del decreto espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ferrara giuri, nato a Torino il 16/3/1985 avverso la sentenza del 22/2/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati e riproduttivi di censure adeguatamente valutate dal giudice del merito.

E' pacifico che la richiesta di esclusione della contestata recidiva è stata proposta solo con i motivi nuovi rispetto a motivo di appello con il quale l'odierno ricorrente aveva proposto impugnazione chiedendo il riconoscimento nella massima estensione delle circostanze attenuanti generiche, già applicate in primo grado con giudizio di equivalenza alla recidiva in primo grado. Al di là della specificità dei precedenti di questa Corte, richiamati con il ricorso confutando la ricostruzione in diritto dei giudici di appello, la decisione della Corte di appello nel dichiarare inammissibile il motivo concernente la esclusione della recidiva è ineccepibile: tale statuizione, infatti, a prescindere dal successivo giudizio di bilanciamento, costituisce un punto autonomo della decisione che, in quanto tale, deve essere oggetto di specifica devoluzione in sede di impugnazione e, pertanto, la sua devoluzione con i motivi nuovi non è consentita poichè, in violazione del principio devolutivo, comporta un ampliamento del tema della decisione già devoluto al giudice dell'impugnazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere relator