Cassation court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and lack of new legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Grassi Costantino inadmissible regarding his conviction for tax evasion. The appellant argued for non-prosecution based on a long judicial history and the need for preventive punishment, but the lower court had already properly evaluated these factual complaints. The court rejected these arguments as mere expressions of dissatisfaction without new legal grounds, ruling that the facts did not warrant a different outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they consist solely of mere complaints on facts or reiterations of arguments already fully examined and rejected by the trial judge, lacking any new legal grounds or significant factual changes.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Grassi Costantino, nato a Torino il 20/3/1972 avverso la sentenza del 11/1/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto dì fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. valorizzando la "lunga storia giudiziaria" dell'imputato e, quindi, la necessità, in chiave di prevenzione, dell'applicazione della pena, non potendo il fatto essere valutato alla stregua di un comportamento di particolare tenuità;
• Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere latore Il Presi