Cassation court dismisses appeal on sentencing reduction as discretionary fact argument is generic and lacks detail.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense argument regarding sentencing reduction was structured as a factual claim rather than a legal one. The appellant argued that the reduction measure under Article 73, paragraph 7, of the Criminal Procedure Code was flawed, but the court found the submission generic and lacking specific details. Consequently, the court ruled that the discretionary aspect of the judgment could not be challenged with such vague arguments, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 7, cl. P.R. 309/1990; Appeals regarding discretionary sentencing reductions must be substantiated with specific facts and legal reasoning, as generic or poor-detailed arguments fail to meet admissibility requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Inakozi Daniel, nato in Nigeria il 3/10/1990 (CUI 05DOE0V) avverso la sentenza del 28/10/2021 della Corte di appello di Qorino i visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla misura della diminuzione di pena, in relazione alla circostanza di cui all'art. 73, comma 7, cl.P.R. 309/1990 è strutturata in fatto e investe un aspetto largamente discrezionale del giudizio, aspetto che non appare inficiato dalle argomentazioni illogiche nella valutazione della sígnificatività del contributo collaborativo, perché rivelatosi "generico e povero di dettagli".
Con queste argomentazioni non si confronta il ricorso, incentrato su aspetti soggettivi viceversa valorizzati proprio ai fini dell'applicazione della circostanza; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid te ti