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Ordinanza — n. 39377/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against suspended sentence application due to discretionary sentencing choices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39377/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano regarding the application of a suspended sentence. The appellant argued for a conversion to a substitute penalty, but the court found these arguments concerned legitimate sentencing choices made by the trial judge. Consequently, the court ruled that such discretionary decisions regarding the appropriate sanction do not constitute legal vices justifying an appeal against the sentence application.

Regesto Legislator

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Art. 595 c.p.p.; Appeals against sentence application judgments are inadmissible when they challenge only the discretionary choices made by the judge regarding the type of sanction, as these do not imply illegality of the penalty itself.

Parole chiave

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suspended sentence application substitute penalty conversion sentencing discretion inadmissible appeal de plano dismissal Italian criminal procedure Corte di Cassazione rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 595 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Uddin Nasim, nato in Bangladesh il 2/1/1992 avverso la sentenza del 9/3/2022 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti - relativi all'omessa applicazione del beneficio della sospensione del beneficio della pena sospesa e di conversione iella pena detentiva in sanzione sostitutiva - esulano da quelli che possono essere proposti avverso la sentenza di applicazione pena poiché non si risolvono in vizio Implicante illegalità della pena essendo riconducibili a scelte, legittimamente esercitabili prima che dal giudice dalle parti, in sede di determinazione della pena, e quindi relative alla scelta del trattamento sanzionatorio più adeguato a realizzare la funzione punitiva e quella rieducativa della pena.

In presenza di tali valutazioni, ampiamente discrezionali, non è neppure deducibile contro la sentenza di applicazione pena, il vizio di motivazione denunciato con il ricorso; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila curo in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi