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Ordinanza — n. 39376/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39376/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39376/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Messaoud Ahmed, nato in Tunisia il 30/8/1981 avverso la sentenza del 18/11/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso I ai sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e logica, in punto di affermazione della responsabilità e di determinazione della pena, contenuta in misura prossima al minimo edittale all'esito dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, riduzione per il rito e disapplicazione della recidiva;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 39376/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e logica, in punto di affermazione della responsabilità e di determinazione della pena, contenuta in misura prossima al minimo edittale all'esito dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, riduzione per il rito e disapplicazione della recidiva;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione attenuazione della pena motivi di cassazione inadempimento reiterato impugnabilità della decisione di rinvio modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Messaoud Ahmed, nato in Tunisia il 30/8/1981 avverso la sentenza del 18/11/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso I ai sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e logica, in punto di affermazione della responsabilità e di determinazione della pena, contenuta in misura prossima al minimo edittale all'esito dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, riduzione per il rito e disapplicazione della recidiva;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere relatore Il PresidIit