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Ordinanza — n. 39374/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding denied generic mitigating circumstances under Italian criminal law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39374/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being generic and merely reproducing arguments already examined by the lower courts. The appellant argued against the denial of generic mitigating circumstances and the reclassification of the offense, but the court found the appeal lacked specific factual engagement. The decision upheld that the lower court's reasoning was not manifestly illogical and that the appellant failed to address the comprehensive evidentiary record.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990; Art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990: An appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly illogical, and the appellant must engage with the entire evidentiary record rather than isolating single data points.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances inadmissible appeal criminal law reclassification evidentiary record analysis manifest illogicality

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990
4); Ritenuto, altresì, che è manifestamente infondato, smentito dalle risultanze di prova richiamate nella sentenza impugnata e generico è il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del fatto a sensi dell'art. 73, comma 5, dP.R.
Art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990
4); Ritenuto, altresì, che è manifestamente infondato, smentito dalle risultanze di prova richiamate nella sentenza impugnata e generico è il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del fatto a sensi dell'art. 73, comma 5, dP.R.
art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990
4); Ritenuto, altresì, che è manifestamente infondato, smentito dalle risultanze di prova richiamate nella sentenza impugnata e generico è il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del fatto a sensi dell'art. 73, comma 5, dP.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv.
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.

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Testo completo

a seguente ORD, syl ricorso proposto da: Kushtaj Sokol , nato in Albania il 5/12/1988 avverso la sentenza del 23/11/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e meramente riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito sull'entità della pena in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 2:49163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole (cfr. pag. 4); Ritenuto, altresì, che è manifestamente infondato, smentito dalle risultanze di prova richiamate nella sentenza impugnata e generico è il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del fatto a sensi dell'art. 73, comma 5, dP.R. 309/1990. Il ricorrente si concentra su un dato (quello della mancata analisi tossicologica su una dose di cocaina sequestrata) omettendo, viceversa, di confrontarsi con il complessivo compendio probatorio e indiziario valorizzato dalla Corte di merito (l'esito delle analisi tossicologiche eseguite sulla marijuana; l'apprezzamento delle concrete modalità del fatto nel suo complesso per la detenzione di sostanze di natura diversa e capacità di approvvigionarsi di rilevanti quantitativi di stupefacente);

Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consiglierr st