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Ordinanza — n. 39373/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for reproducing arguments already examined by the appellate court on double jeopardy issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39373/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant's arguments merely reproduced those already examined by the Court of Appeal of Turin. The appellate court had correctly analyzed the issue of bis in idem regarding a prior conviction for the same offense title, noting that the naturalistic event differed structurally due to distinct suppliers and temporal penetration of the criminal acts. Consequently, the court upheld the unification of criminal facts and rejected the suspended sentence benefit due to the prolonged nature of the illicit conduct, which precluded a favorable prognostic judgment.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 73 d.P.R. 309/1990: An appeal is inadmissible if the defense arguments are merely a reproduction of those already examined by the lower court, particularly when the lower court has correctly addressed the issue of bis in idem regarding prior convictions for the same title of offense.

Parole chiave

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bis in idem double jeopardy inadmissible appeal reproductive arguments unification of facts suspended sentence Cassa delle ammende pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 73 d.P.R. 309/1990
art. 73 d.P.R. 309/1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Aliprandi Stefano, nato a Torino il 5/10/1994 avverso la sentenza del 3/12/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la.prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso su ciascun punto della decisione è riproduttiva di argomentazioni che sono state debitamente esaminate dalla Corte di appello che ha correttamente inquadrato le coordinate normative cui ricondurre il giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, in particolare sulla violazione del bis in idem in relazione alla precedente condanna, per il medesimo titolo di reato, inflittagli dal Tribunale di Torino e per la quale Vimputato aveva in corso affidamento in prova al servizio sociale, sul rilievo che l'evento naturalistico (in relazione alle condotte di detenzione finalizzate alla cessione) si presentava strutturalmente diverso fra i due fatti tenuto conto della diversità dei fornitori e della perinnetrazione temporale delle condotte (nel caso in esame si tratta di condotte che vanno dall'anno 2014 al 26 gennaio 2015, giorno precedente all'arresto per il fatto la cui condanna è divenuta irrevocabile).

La Corte di merito ha, con argomenti ineccepibili, confermato la unificazione fra i fatti reato e ritenuto più grave, rispetto all'unico episodio oggetto della sentenza irrevocabile, i fatti del presente procedimento denegando, con argomentazioni del tutto logiche, l'applicazione del beneficio della pena sospesa sul rilievo che la protrazione nel tempo delle condotte illecite era ostativo alla formulazione di un giudizio prognostico favorevole, conclusione che non contrasto con l'affidamento in prova al servizio sociale, conseguito nel procedimento di sorveglianza, che muove dal riconoscimento della efficacia deterrente della sanzione, effettivamente comminata e da eseguire;

Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consiglier st