Criminal appeal dismissed because the defendant personally filed the petition instead of using a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because the petitioner personally submitted the petition without a qualified defense attorney. Although the petitioner argued for personal representation, the 2017 legislative reform explicitly removed this right for defendants and convicted persons. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the petitioner to pay the associated court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Following the 2017 reform, criminal appeals must be signed by a qualified defense attorney; personal submission by the defendant renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAPONTE GINO GIOVANNI nato a LAMEZIA TERME il 24/06/1962 avverso l'ordinanza del 14/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Il ricorso in esame è stato proposto personalmente da Gino Giovanni Daponte. Osserva il Collegio che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3,000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 20