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Ordinanza — n. 39369/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific prescription arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39369/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Marco Castelletti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that the first ground regarding the knife was merely a repetition of arguments already evaluated by the lower court, while the second ground on minor offense exemption was rejected based on the defendant's subjective intent. Furthermore, the third ground concerning prescription was deemed insufficient because it failed to specify the periods of suspension required to calculate the total term.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only generic grounds or fails to specify the periods of suspension of the prescription term necessary to verify the total duration.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal prescription term suspension lack of specific arguments court costs and fine violazioni della legge sulle armi minaccia nel diritto penale risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 157 cod. pen.
Art. 159 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLETTI MARCO nato a CALTAGIRONE il 27/03/1992 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 1° aprile 2021, con cui il Tribunale di Gela aveva dichiarato Marco Castelletti colpevole del reato di cui all'art. 4 I. n. 110/1975, commesso il 21 agosto 2015, condannandolo alla pena di mesi tre di arresto ed C 500 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sul giustificato motivo del porto del coltello a serramanico; con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego dell'esimente del fatto di particolare tenuità; con il terzo motivo, la violazione degli artt. 157 e 159 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento dell'estinzione del reato per prescrizione; ritenuto che i motivi di ricorso sono, in parte, con contenuto di merito e, in parte, generici, in quanto: in ordine al giustificato motivo, il primo motivo ripropone argomento già valutato dal secondo giudice che ha ritenuto non attendibile la versione resa dall'imputato secondo il quale il coltello era strumento per compiere riparazioni a bordo dell'autovettura; in relazione all'esimente, è stato rilevato che la speciale tenuità del fatto doveva essere esclusa in ragione del negativo profilo soggettivo desumibile dai numerosi prec:edenti penali; quanto al decorso del termine di prescrizione il motivo non precisa i periodi di sospensione del termine e quindi non consente di verificare il loro ammontare complessivo, non valendo a tal fine l'indicazione riportata nell'intestazione della sentenza; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 g