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Ordinanza — n. 39368/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic due to lack of specific argument against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39368/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court lacked motivation regarding the legal qualification of the crime and the application of recidivism. The court rejected this claim because the appeal was generic and failed to provide a specific comparison with the reasons given in the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and lacks a specific comparison with the reasons underpinning the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal lack of motivation recidivism application court costs and fine partecipazione al reato altri reati recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARADISO PAOLO nato a SESTRI LEVANTE il 30/10/1975 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; -e Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza in data 27 gennaio 2014 del Tribunale di Foggia, ha qualificato il reato ascritto a Paolo Paradiso ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lvo n. 159/11, rideterminando la pena in mesi otto di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione sia in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che in ordine all'applicazione della recidiva; ritenuto che il motivo di ricorso è generico senza alcun confronto con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del -icorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022.