Ordinanza — n. 39366/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO MAICOL nato a POPOLI il 01/02/1995 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 14 luglio 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara aveva dichiarato Maicol Di Rocco colpevole del reato di cui all'art. 75, cornma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 5 agosto 2019, ha escluso la recidiva e rideterminato la pena di mesi otto di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo proposto ha contenuto di merito, deducendo temi già valutati dal secondo giudice che ha motivato il giudizio in relazione ai precedenti penali a carico dell'imputato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39366/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 75, cornma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 5 agosto 2019, ha escluso la recidiva e rideterminato la pena di mesi otto di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo proposto ha contenuto di merito, deducendo temi già valutati dal secondo giudice che ha motivato il giudizio in relazione ai precedenti penali a carico dell'imputato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO MAICOL nato a POPOLI il 01/02/1995 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 14 luglio 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara aveva dichiarato Maicol Di Rocco colpevole del reato di cui all'art. 75, cornma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 5 agosto 2019, ha escluso la recidiva e rideterminato la pena di mesi otto di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo proposto ha contenuto di merito, deducendo temi già valutati dal secondo giudice che ha motivato il giudizio in relazione ai precedenti penali a carico dell'imputato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2