Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39366/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39366/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39366/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO MAICOL nato a POPOLI il 01/02/1995 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 14 luglio 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara aveva dichiarato Maicol Di Rocco colpevole del reato di cui all'art. 75, cornma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 5 agosto 2019, ha escluso la recidiva e rideterminato la pena di mesi otto di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo proposto ha contenuto di merito, deducendo temi già valutati dal secondo giudice che ha motivato il giudizio in relazione ai precedenti penali a carico dell'imputato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39366/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 75, cornma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 5 agosto 2019, ha escluso la recidiva e rideterminato la pena di mesi otto di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo proposto ha contenuto di merito, deducendo temi già valutati dal secondo giudice che ha motivato il giudizio in relazione ai precedenti penali a carico dell'imputato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
pericolo di reiterazione criminalità persistente allegazioni di persecuzione contraddittorie reiterate inosservanze della legge violazione del segnale luminoso carcerazione preventiva eccessiva
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO MAICOL nato a POPOLI il 01/02/1995 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 14 luglio 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara aveva dichiarato Maicol Di Rocco colpevole del reato di cui all'art. 75, cornma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 5 agosto 2019, ha escluso la recidiva e rideterminato la pena di mesi otto di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo proposto ha contenuto di merito, deducendo temi già valutati dal secondo giudice che ha motivato il giudizio in relazione ai precedenti penali a carico dell'imputato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2