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Ordinanza — n. 39364/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39364/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39364/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INCARDONA CARMELO nato a AVOLA il 03/12/1961 avverso la sentenza del 15/10/2021 del TRIBUNALE di IVREAavv41-,o a-H-e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Il ricorso in esame è stato proposto dal difensore di Carmelo Incardona, non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e quindi da soggetto privo di legittimazione. Ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dagli artt. 613, comma 1, e 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod proc. pen., introdotto con legge n. 103 del 2017.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39364/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dagli artt. 613, comma 1, e 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod proc. pen., introdotto con legge n. 103 del 2017.

Parole chiave

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cancellazione dall'albo avvocati colpa del patrocinatore carenza di legittimazione difetto di legittimazione del ministero pubblico indennità del difensore d'ufficio esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Segue all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INCARDONA CARMELO nato a AVOLA il 03/12/1961 avverso la sentenza del 15/10/2021 del TRIBUNALE di IVREAavv41-,o a-H-e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Il ricorso in esame è stato proposto dal difensore di Carmelo Incardona, non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e quindi da soggetto privo di legittimazione. Ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dagli artt. 613, comma 1, e 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod proc. pen., introdotto con legge n. 103 del 2017.

Segue all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2