Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a registered defense lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the appellant, Francesco Capomolla, personally submitted the petition without a registered defense lawyer. Under the new law introduced by Legislative Decree 103/2017, criminal appeals must be signed by a lawyer from the special register to avoid automatic rejection. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 571, comma 1, c.p.p.; Art. 613, comma 1, c.p.p.: Criminal appeals must be signed by a registered defense lawyer; personal submission by the accused renders the appeal inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOMOLLA FRANCESCO nato a VIBO VALENTIA il 20/04/1983 avverso l'ordinanza del 04/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAstato--avv-i-se-a-1-1-e-~; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Il ricorso in esame è stato proposto personalmente da Francesco Capomolla. Osserva il Collegio che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli art:t. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile„ de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2