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Ordinanza — n. 39361/2022 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed due to lack of interest after prisoner released and sentence completed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39361/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible because the appellant had been released and his sentence fully served, eliminating the interest required for the alternative measure request. The appellant argued for the measure, but the Court noted that legal interest must exist at both the filing and decision stages. Consequently, the appeal was rejected for lack of interest, with no costs or sanctions imposed.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant loses the interest in the outcome before the decision, as interest must be concrete and current throughout the proceedings.

Parole chiave

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lack of interest suspended sentence alternative measure procedural inadmissibility release from custody penal execution concrete interest revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3 25.1.2012, n. 8025, Oliviero
Cass. Sez. 2 17.6.2006, n. 30669, De Mitri
8025, Oliviero; Cass. Sez. 2 17.6.2006, n. 30669, De Mitri).
SU n. 10372/1995, Serafino
E' stato chiarito che il requisito dell'interesse alla impugnazione deve avere i caratteri idella concretezza e della attualità, e quindi sussistere, non solo al momento della presentazione della impugnazione, ma anche in quello della decisione della medesima (vedi SU n. 10372/1995, Serafino; SU n.
SU n. 20/1997, Vitale
10372/1995, Serafino; SU n. 20/1997, Vitale; SU n.
SU n. 6624/2012, Marinaj
20/1997, Vitale; SU n. 6624/2012, Marinaj).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARCO VITO nato a RADDUSA il 07/01/1960 avverso la sentenza del 27/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Dalle informazioni acquisite tramite il servizio Informatico penitenziario del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente Vito Di Marco è stato rimesso in libertà in data 10 maggio 2022. Detta circostanza di fatto evidenzia che nell'attualità il ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso, essendo cessata la espiazione della pena, presupposto della domanda di ammissione alla misura alternativa richiesta.

E' stato chiarito che il requisito dell'interesse alla impugnazione deve avere i caratteri idella concretezza e della attualità, e quindi sussistere, non solo al momento della presentazione della impugnazione, ma anche in quello della decisione della medesima (vedi SU n. 10372/1995, Serafino; SU n. 20/1997, Vitale; SU n. 6624/2012, Marinaj). Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse, e non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria (vedi Cass.

Sez. 3 25.1.2012, n. 8025, Oliviero; Cass. Sez. 2 17.6.2006, n. 30669, De Mitri).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso, il 23 giugno 2022.