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Ordinanza — n. 39359/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39359/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39359/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOFIA ANNA MARIA nato a ASSORO il 07/04/1964 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 12 febbraio 2021, con cui il Tribunale di Enna aveva dichiarato Anna Maria Sofia colpevole del reato di cui all'art. 444,452 cod. pen. commesso 1'8 agosto 2013 e l'aveva condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 100 di multa con la sospensione condizionale della pena, ha riconosciuto il benefico della non menzione della condanna, con conferma nel resto; rilevato che i motivi di ricorso hanno contenuto di merito, reiterativi di questioni già esaminate dal secondo giudice con motivazione in fatto e in diritto che non risulta censurabile in questa sede; rilevato poi che le questioni in ordine alla genericità dell'imputazione e alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. non erano state proposte con l'atto di appello; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del -icorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 39359/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444,452 cod. pen. commesso 1'8 agosto 2013 e l'aveva condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 100 di multa con la sospensione condizionale della pena, ha riconosciuto il benefico della non menzione della condanna, con conferma nel resto; rilevato che i motivi di ricorso hanno contenuto di merito, reiterativi di questioni già esaminate dal secondo giudice con motivazione in fatto e in diritto che non risulta censurabile in questa sede; rilevato poi che le questioni in ordine alla genericità dell'imputazione e alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. non erano state proposte con l'atto di appello; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del -icorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate ritardo ingiustificato dell'azione penale attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOFIA ANNA MARIA nato a ASSORO il 07/04/1964 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 12 febbraio 2021, con cui il Tribunale di Enna aveva dichiarato Anna Maria Sofia colpevole del reato di cui all'art. 444,452 cod. pen. commesso 1'8 agosto 2013 e l'aveva condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 100 di multa con la sospensione condizionale della pena, ha riconosciuto il benefico della non menzione della condanna, con conferma nel resto; rilevato che i motivi di ricorso hanno contenuto di merito, reiterativi di questioni già esaminate dal secondo giudice con motivazione in fatto e in diritto che non risulta censurabile in questa sede; rilevato poi che le questioni in ordine alla genericità dell'imputazione e alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. non erano state proposte con l'atto di appello; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del -icorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2