Italian Court dismisses appeal claiming criminal continuations violated Article 81 Penal Code due to time period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Daniele Franco inadmissible regarding his request for the executivity of criminal continuations. The appellant argued that the lower court failed to consider the three-year timeframe required by Article 81 of the Penal Code, asserting that the principle of favor rei should have been applied. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting that the chronological data was already considered and that distinct criminal deliberations were the significant factor for the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 c.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal challenging the non-consideration of the three-year period for criminal continuations is inadmissible when the lower court has already evaluated the chronological data and found distinct criminal deliberations significant, rendering the complaint manifestly unfounded.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIELE FRANCO nato a SALERNO il 03/11/1974 avverso l'ordinanza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Franco Daniele, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il difensore ha depositato in data memoria difensiva; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 81 cod. pen. in quanto non era stato considerato che i reati erano stati commessi nell'arco di un triennio e che la ratio della continuazione risiede nel principio del favor rei; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, in quanto è stato considerato il dato cronologico e ritenuto, con motivazione in questa sede non censurabile, significativo, invece, di distinte deliberazioni criminose; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022.