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Ordinanza — n. 39357/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of merit, citing arguments already evaluated by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39357/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to provide sufficient reasoning regarding guilt and the application of generic mitigating circumstances under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because they merely re-proposed arguments already evaluated and justified by the second instance judge in non-censurable terms.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains no merit, as it merely re-proposes arguments already evaluated and justified by the second instance judge in terms not subject to criticism.

Parole chiave

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lack of merit inadmissible appeal re-proposed arguments second instance judgment procedural costs Cassa delle ammende Art. 360 c.p.p. arresto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Art. 76, comma 3, d.lvo n. 159/11
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALVAREZ CARMELO nato a PALERMO il 06/03/1960 avverso la sentenza del 27/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 14 luglio 2021, con cui il Tribunale di Termini Imerese aveva dichiarato Carmelo Alvarez colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lvo n. 159/11, commesso il 14 giugno 2017, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione, con il primo motivo, in relazione al giudizio di colpevolezza, e, con il secondo motivo, in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche e della esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che i motivi hanno contenuto di merito, in quanto ripropongono argomenti già valutati e sui quali il secondo giudice ha motivato in termini, in questa sede, non censurabili; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022