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Ordinanza — n. 39356/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of merit, ruling it is not a defect of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39356/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's refusal of alternative measures lacked motivation because the cited violations were minor and outdated. The court rejected this, stating that the appeal offered an alternative reading of the facts rather than a critique of the reasoning structure.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if the appellant merely proposes an alternative reading of the facts without articulating a specific critique of the reasoning structure.

Parole chiave

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defect of motivation inadmissible appeal alternative reading of facts critique of reasoning procedural inadmissibility court costs fine for inadmissibility inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAGO ARCANGELO nato a TARANTO il 01/04/1985 avverso l'ordinanza del 15/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Arcangelo Fago, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in quanto le violazioni di prescrizioni erano risalenti nel tempo e modeste, insufficienti a fondare un giudizio di non ammissione alle misure alternative; ritenuto che il ricorso ha contenuto di merito, in quanto propone una lettura alternativa dei medesimi dati valutati dal provvedimento impugnato, senza articolare una critica alla struttura della motivazione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022