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Ordinanza — n. 39355/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39355/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39355/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANELLI SAVERIO nato a BARI il 21/04/1993 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 14 dicembre 2017, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani aveva dichiarato Saverio Stefanelli colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 23 aprile 2015, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza; ritenuto che il motivo proposto è generico, privo di alcun rilievo specifico in riferimento alla sentenza impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39355/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 23 aprile 2015, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza; ritenuto che il motivo proposto è generico, privo di alcun rilievo specifico in riferimento alla sentenza impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzione penale responsabilità penale dei minori reati contro l'integrità sessuale reati violenti condotta colpevole responsabilità penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANELLI SAVERIO nato a BARI il 21/04/1993 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 14 dicembre 2017, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani aveva dichiarato Saverio Stefanelli colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 23 aprile 2015, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza; ritenuto che il motivo proposto è generico, privo di alcun rilievo specifico in riferimento alla sentenza impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022