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Ordinanza — n. 39353/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of motivation regarding irreperibility of a detainee abroad.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39353/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to explain why the convicted person was found irreperible while working in Germany. The court rejected this claim, noting the appellant had been abroad and thus prevented from conducting necessary investigative procedures.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When a party is abroad preventing investigation, the court's finding of irreperibility is valid, and an appeal claiming lack of motivation is inadmissible.

Parole chiave

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lack of motivation irreperibility abroad investigative procedure inadmissible appeal court costs and fine inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento omissione illecita di raggiungere il corpo soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIUTO GIANLUCA DAVIDE nato a CATANIA il 16/06/1980 avverso l'ordinanza del 05/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Gianluca Davide Sciuto, di ammissione a misure alternative alla detenzione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione dell'accertamento della irreperibilità del condannato che si trovava in Germania per motivi di lavoro; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, risultando confermato che l'istante si era trovato all'estero e quindi non aveva consentito l'espletamento dell'istruttoria necessaria per verificare la fondatezza della domanda; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022.