Ordinanza — n. 39352/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DACHILLE ANTONIO nato a CERIGNOLA il 26/05/1962 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 30 maggio 2019, con cui il Tribunale di Foggia aveva dichiarato Antonio Dachille colpevole del reato di cui all'art. 4 I. n. 110/1975, commesso il 14 aprile 2016, condannandolo alla pena di mesi uno di arresto ed C 1.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la nullità del giudizio di appello, celebrato all'udienza del 30 marzo 2021 nonostante il difensore avesse dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, atteso che il giudizio di appello è stato celebrato ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen. con trattazione scritta, senza la comparizione delle parti che non avevano chiesto la trattazione orale, di tal che l'adesione all'astensione dalle udienze non rileva come impedimento alla partecipazione all'udienza; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39352/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4 I. n. 110/1975, commesso il 14 aprile 2016, condannandolo alla pena di mesi uno di arresto ed C 1.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la nullità del giudizio di appello, celebrato all'udienza del 30 marzo 2021 nonostante il difensore avesse dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, atteso che il giudizio di appello è stato celebrato ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen. con trattazione scritta, senza la comparizione delle parti che non avevano chiesto la trattazione orale, di tal che l'adesione all'astensione dalle udienze non rileva come impedimento alla partecipazione all'udienza; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DACHILLE ANTONIO nato a CERIGNOLA il 26/05/1962 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 30 maggio 2019, con cui il Tribunale di Foggia aveva dichiarato Antonio Dachille colpevole del reato di cui all'art. 4 I. n. 110/1975, commesso il 14 aprile 2016, condannandolo alla pena di mesi uno di arresto ed C 1.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la nullità del giudizio di appello, celebrato all'udienza del 30 marzo 2021 nonostante il difensore avesse dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, atteso che il giudizio di appello è stato celebrato ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen. con trattazione scritta, senza la comparizione delle parti che non avevano chiesto la trattazione orale, di tal che l'adesione all'astensione dalle udienze non rileva come impedimento alla partecipazione all'udienza; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2