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Ordinanza — n. 39351/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for recognition of continuing crime due to lack of homogeneity and temporal proximity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39351/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize a continuing crime because the offenses were homogeneous, occurred in the same territory, and involved the same persons. The court rejected this merit-based claim, noting that the criminal organization's membership preceded the violations by three years and that the breaches stemmed from temporary motives rather than a continuous criminal intent.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; The request for recognition of a continuing crime is inadmissible when the underlying acts lack the necessary homogeneity, temporal proximity, and continuity of criminal intent required by law.

Parole chiave

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continuing crime homogeneity of offenses temporal proximity criminal organization inadmissible appeal execution proceedings Cassazione reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI TOMMASO nato a BARI il 27/06/1967 avverso l'ordinanza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Tommaso Parisi, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 81 cod. pen., avendo il giudice dell'esecuzione omesso di considerare che la richiesta aveva ad oggetto reati omogenei, commessi nel medesimo territorio e a breve distanza cronologica, e con il concorso delle medesime persone; ritenuto che il motivo, con contenuto di merito, è manifestamente infondato avendo l'ordinanza impugnata evidenziato che l'adesione al sodalizio di stampo mafioso aveva preceduto di circa tre anni la commissione delle successive violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale e che dtte violazioni erano state determinate da motivi estemporanei; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 202