Italian court dismisses appeal for lack of motivation, ruling disciplinary infraction justified by associative logic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's decision lacked motivation. The appellant argued the decision was unfounded, but the court found the disciplinary infraction regarding a greeting to a detainee from another social group was significant evidence of lingering associative logic. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 103 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the alleged lack of motivation is manifestly unfounded because the court correctly evaluated a disciplinary infraction as indicative of persistent associative attitudes.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINTORINO ANTONINO nato a CALATABIANO il 27/08/1964 avverso l'ordinanza del 12/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; q Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza, pronunciata in data 1° settembre 2021, del magistrato di sorveglianza di Novara che aveva respinto la richiesta di Antonino Cintorino di riconoscimento della liberazione anticipata per il semestre dal 1'8 febbraio 2021 all'8 agosto 2021; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della decisione fondata su un rilievo disciplinare del tutto occasionale; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, in quanto l'infrazione disciplinare (saluto a detenuto appartenente ad altro gruppo di socialità) è stata valutata come significativa di atteggiamento ancora legato a logiche associative; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 202