Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding continuity of drug offenses due to distinct conduct types.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to recognize the continuity of offenses in an executive context. The appellant argued that similar drug-related conduct occurring three years apart should be treated as continuous because he was a habitual user. The court ruled that the lower court correctly identified the offenses as distinct—one involving possession and the other cultivation—and thus the continuity requirement was not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; The continuity of offenses is not established when the acts involve different types of conduct, such as possession versus cultivation, even if committed by a habitual user over a period of time.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARSOTTI RAFFAELE nato a POGGIBONSI il 21/03/1995 avverso l'ordinanza del 27/12/2021 del TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Raffaele Barsotti, di riconoscimento, in executívis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 81 cod. pen., avendo l'ordinanza non considerato che si trattava di condotte, omogenee, relative a stupefacenti e che la distanza temporale tra i fatti non era ostativa trattandosi di soggetto consumatore abituale di stupefacente; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito ed è manifestamente infondato, avendo il primo giudice rilevato che i reati erano stati commessi a distanza di tre anni e si trattava di condotte diverse, essendo l'una di detenzione e l'altra di coltivazione di stupefacente; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022.