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Ordinanza — n. 39349/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding continuity of drug offenses due to distinct conduct types.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39349/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to recognize the continuity of offenses in an executive context. The appellant argued that similar drug-related conduct occurring three years apart should be treated as continuous because he was a habitual user. The court ruled that the lower court correctly identified the offenses as distinct—one involving possession and the other cultivation—and thus the continuity requirement was not met.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; The continuity of offenses is not established when the acts involve different types of conduct, such as possession versus cultivation, even if committed by a habitual user over a period of time.

Parole chiave

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continuity of offenses drug possession drug cultivation habitual user criminal appeal inadmissibility executive continuity distinct conduct types dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARSOTTI RAFFAELE nato a POGGIBONSI il 21/03/1995 avverso l'ordinanza del 27/12/2021 del TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Raffaele Barsotti, di riconoscimento, in executívis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 81 cod. pen., avendo l'ordinanza non considerato che si trattava di condotte, omogenee, relative a stupefacenti e che la distanza temporale tra i fatti non era ostativa trattandosi di soggetto consumatore abituale di stupefacente; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito ed è manifestamente infondato, avendo il primo giudice rilevato che i reati erano stati commessi a distanza di tre anni e si trattava di condotte diverse, essendo l'una di detenzione e l'altra di coltivazione di stupefacente; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022.