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Ordinanza — n. 39348/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39348/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39348/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLLAZZO EMILIANO nato a ROMA il 28/10/1988 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato Emiliano Sollazzo colpevole dei reati ascritti, condannandolo alla pena di anni tre, mesi dieci di reclusione ed € 1.600 di multa, ha revocato la pena accessoria, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio di commisurazione della pena; ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati avendo il secondo giudice specificamente motivato sia la scelta della pena base che la quantificazione degli aumenti; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39348/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLLAZZO EMILIANO nato a ROMA il 28/10/1988 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato Emiliano Sollazzo colpevole dei reati ascritti, condannandolo alla pena di anni tre, mesi dieci di reclusione ed € 1.600 di multa, ha revocato la pena accessoria, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio di commisurazione della pena; ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati avendo il secondo giudice specificamente motivato sia la scelta della pena base che la quantificazione degli aumenti; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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riesame dell'entità pena errore nella commisurazione della pena revisione della sentenza penale adeguamento della pena motivi di cassazione remissione della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLLAZZO EMILIANO nato a ROMA il 28/10/1988 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato Emiliano Sollazzo colpevole dei reati ascritti, condannandolo alla pena di anni tre, mesi dieci di reclusione ed € 1.600 di multa, ha revocato la pena accessoria, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio di commisurazione della pena; ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati avendo il secondo giudice specificamente motivato sia la scelta della pena base che la quantificazione degli aumenti; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022