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Ordinanza — n. 39347/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding notification and language knowledge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39347/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to verify if the defendant knew of the proceedings due to irregular notification and language issues. The court rejected these claims as generic, noting the defendant had personally received the summary judgment and thus could have lodged an objection.

Regesto Legislator

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Art. 670 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal must be specific and address the reasons of the decision; generic complaints regarding notification or language knowledge without concrete evidence of irregularity result in inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility notification irregularity generic appeal grounds contumacy summary judgment court costs and fine difficoltà linguistiche disposizioni speciali per il Lussemburgo utilizzazione delle lingue

Disposizioni normative citate

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Art. 670 cod. proc. pen.
Art. 366 cod. proc. pen.
art. 670 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCA.] LULEZIM nato il 20/11/1976 avverso l'ordinanza del 30/11/2021 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Lulezim Lucaj, di dichiarazione di non esecutività della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri in data 10 marzo 2011; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 670 cod. proc. pen., in quanto non era stato accertato se il condannato avesse, o meno, avuto conoscenza del procedimento, tenuto conto che in atti non risultava che Lucaj avesse compiuto elezione di domicilio ed avesse provveduto a nomina di difensore di fiducia, circostanza incidente sulla regolarità della notifica dell'estratto contumaciale; inoltre, una precedente notifica non era andata a buon fine per destinatario sconosciuto; infine, l'accertamento secondo il quale l'istante fosse a conoscenza della lingua italiana era motivato in termini illogici, dato che è notorio che le istanze dal carcere vengono redatte dal detenuto "scrivano"; ritenuto che il ricorso è generico in quanto non si confronta con la ragione della decisione, che, esaminati gli atti del procedimento di cognizione, ha evidenziato che l'estratto contumaciale era stato notificato a mani proprie dell'imputato, il quale dunque avrebbe potuto proporre impugnazione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendé.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugn