Ordinanza — n. 39346/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GIOVANNI nato a GRAGNANO il 22/03/1983 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 26 aprile 2021, con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato Giovanni Esposito colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lvo n. 159/:L1, commesso il 25 aprile 2021, ha ridotto la pena a mesi otto di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la nullità del giudizio di appello per omessa trasmissione alla difesa delle conclusioni del Procuratore generale; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato risultando il giudizio di appello celebrato con trattazione orale, presenti il pubblico ministero e il difensore dell'imputato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39346/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GIOVANNI nato a GRAGNANO il 22/03/1983 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 26 aprile 2021, con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato Giovanni Esposito colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lvo n. 159/:L1, commesso il 25 aprile 2021, ha ridotto la pena a mesi otto di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la nullità del giudizio di appello per omessa trasmissione alla difesa delle conclusioni del Procuratore generale; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato risultando il giudizio di appello celebrato con trattazione orale, presenti il pubblico ministero e il difensore dell'imputato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022.