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Ordinanza — n. 39345/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of required defense attorney signature under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39345/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the petitioner failed to sign the document with a qualified defense attorney as mandated by recent legislative changes. Although the petitioner attempted to file the appeal personally, the new law explicitly requires such acts to be executed by registered defense lawyers to avoid rejection. Consequently, the court ordered the petitioner to pay procedural costs and a fine for the procedural error.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: The introduction of Law 103/2017 excludes the defendant's personal right to file a cassation appeal, requiring the act to be signed by a defense attorney registered on the special roll of the Court of Cassation, under penalty of inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense attorney signature requirement Law 103/2017 reform personal filing prohibition procedural penalty fine notificazione elettronica memoria illeggibile notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Law 23 giugno 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNINO ANTONIO nato a NAPOLI il 18/02/1966 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Il ricorso risulta presentato personalmente da Antonio Sannino. Con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022.