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Ordinanza — n. 39344/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for admissibility as merits arguments violate cassation rules on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39344/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mahammed Manneh inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Manneh argued that his request for recognizing recidivism violated Article 81 of the Penal Code, claiming the offenses were similar and occurred within three years. The court rejected this because the lower court had already evaluated the merits, noting the offenses were heterogeneous, chronologically distant, and committed with different accomplices.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it challenges the merits of the case, as the court's role is limited to reviewing legal errors, not re-evaluating factual assessments made by lower courts.

Parole chiave

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recidivism recognition Article 81 Penal Code admissibility of appeal merits review prohibited Cassation jurisdiction limits imputazione per reati di stupefacenti traffico di stupefacenti in banda altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 81 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNEH MAHAMMED nato il 15/07/1992 avverso l'ordinanza del 09/12/2021 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Mahammed Manneh, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 81 cod. pen., in quanto la richiesta riguardava, per lo più, reati in materia cH stupefacenti, commessi nel medesimo territorio nell'arco di un triennio ritenuto che il motivo propone argomenti di merito, non consentiti nel giudizio di legittimità e già valutati dall'ordinanza impugnata che ha rilevato che i reati erano, in parte, eterogenei, in parte, commessi a significativa distanza cronologica e, in parte, commessi in concorso con soggetti diversi; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022.