Cassation court dismisses appeal for lack of motivation by rejecting duplicate request on same grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation by citing a previous order that rejected his request for home detention. The court ruled this argument baseless because the trial court was legally bound to address the already-examined request again.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 377 c.p.p.: When a lower court reiterates a previous decision on an identical request, the appeal alleging lack of motivation is inadmissible as the court was legally compelled to rule on the matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZULLO FERDINANDO nato a CATANIA il 08/02/1984 avverso l'ordinanza del 15/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta, presentata da Ferdinando Mazzullo, di ammissione alla detenzione domiciliare; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in quanto il Tribunale aveva fatto richiamo a precedente ordinanza che aveva respinto la richiesta del condannato; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato in quanto il Tribunale ha pronunciato in ordine a istanza già esaminata con precedente provvedimento, e quindi non poteva nuovamente provvedere sulla medesima istanza; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 202