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Ordinanza — n. 39343/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation by rejecting duplicate request on same grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39343/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation by citing a previous order that rejected his request for home detention. The court ruled this argument baseless because the trial court was legally bound to address the already-examined request again.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 377 c.p.p.: When a lower court reiterates a previous decision on an identical request, the appeal alleging lack of motivation is inadmissible as the court was legally compelled to rule on the matter.

Parole chiave

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lack of motivation duplicate request home detention procedural inadmissibility court of cassation revoca del permesso di dimora ripristino dello statuto di rifugiato permesso di famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 377 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZULLO FERDINANDO nato a CATANIA il 08/02/1984 avverso l'ordinanza del 15/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta, presentata da Ferdinando Mazzullo, di ammissione alla detenzione domiciliare; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in quanto il Tribunale aveva fatto richiamo a precedente ordinanza che aveva respinto la richiesta del condannato; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato in quanto il Tribunale ha pronunciato in ordine a istanza già esaminata con precedente provvedimento, e quindi non poteva nuovamente provvedere sulla medesima istanza; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 202