Ordinanza — n. 39342/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIOFALO DOMENICO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 30/09/1985 avverso l'ordinanza del 25/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Domenico Chiofalo avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato l'assenza di motivazione del giudizio in ordine al pericolo che siano ripresi i contatti con il contesto di criminalità organizzata di provenienza; ritenuto che il ricorso propone motivo non consentito, in quanto si risolve nella denuncia di carenza motivazionale, laddove l'impugnazione è ammissibile solo per violazione di legge; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39342/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIOFALO DOMENICO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 30/09/1985 avverso l'ordinanza del 25/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Domenico Chiofalo avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato l'assenza di motivazione del giudizio in ordine al pericolo che siano ripresi i contatti con il contesto di criminalità organizzata di provenienza; ritenuto che il ricorso propone motivo non consentito, in quanto si risolve nella denuncia di carenza motivazionale, laddove l'impugnazione è ammissibile solo per violazione di legge; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022.